La legge n. 124/2017 introduce all’articolo 1, commi da 125 a 129, alcune misure volte ad assicurare la trasparenza nelle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti, introducendo una serie di obblighi di pubblicità a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art.2-bis del d.lgs n.33/2013.
Più specificamente, i destinatari dell’obbligo possono essere raggruppati in due categorie:
- alla prima appartengono le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.
- Nella seconda categoria rientrano le imprese.
I soggetti rientranti nella prima categoria sono tenuti alla pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato, superiori ad € 10.000, nei propri siti o portali digitali: in mancanza del sito internet è possibile pubblicare i dati sulla pagina Facebook dell'ente o sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce.
Il limite dei 10.000 euro va inteso in senso cumulativo, si riferisca cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Di conseguenza andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, anche se il valore della singola erogazione è inferiore a 10.000 euro.
Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica dovranno contenere i seguenti elementi:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata;
d) data di incasso;
e) causale.
Per le imprese, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.
La nuova disciplina viene applicata dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno solare precedente, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono, utilizzando il criterio contabile di cassa.
L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione prevede la restituzione delle somme ricevute ai soggetti eroganti esclusivamente da parte delle imprese e dalle cooperative sociali.
Riferimenti normativi
- Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
- Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124 del 4 agosto 2017
- Parere del Consiglio di Stato n. 1449 del 1 giugno 2018
- Circolare del Mistero del Lavoro n. 2 dell’11 gennaio 2019