PR FESR 2021-2027 Attrazione e sostegno della propensione agli investimenti nel territorio

Submitted by anna.zampolini on 06/07/2023
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Codice fondo 768-769 - Anno 2023 - In vigore dal al
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PR FESR 2021-2027 Priorità I. RSI, competitività e transizione digitale Obiettivo 3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR) Azione I.1iii.4. Attrazione e rilancio della propensione agli investimenti
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pr fesr

Sintesi bando

Data chiusura:

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Bando A)

Intende favorire gli investimenti del sistema produttivo in Piemonte, con l’obbligo di sostenere un incremento occupazionale minimo, determinato in ragione della dimensione d’impresa, tramite le seguenti azioni:
•    incentivare investimenti sul territorio da parte di imprese non ancora attive in Piemonte o che intendano reinsediarsi;
•    consolidare e radicare le imprese già presenti, attraverso il sostegno ad un nuovo investimento funzionalmente diverso da quello esistente;
•    incentivare interventi di riqualificazione dei siti produttivi dismessi.


- Bando B)

limitatamente alle PMI, ha l’obbiettivo di sostenere l’incremento occupazionale determinato dai progetti finanziati dal Bando A)

Beneficiari
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PMI e, relativamente al solo Bando A, piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione.


Investimenti
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Bando A)
1) Investimenti in attivi materiali finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di beni o servizi da parte di imprese non ancora attive in Piemonte o che hanno delocalizzato e vogliono reinsediarsi nel territorio regionale.
2) Investimenti in attivi materiali per investitori già presenti in Piemonte che intendono realizzare un investimento per diversificare funzionalmente la produzione esistente, ristrutturare il processo produttivo o incrementare la propria capacità produttiva.
Per entrambe le tipologie di interventi, ai fini dell’ammissibilità, sarà richiesto un incremento occupazionale minimo determinato in ragione della dimensione d’impresa.
L’importo minimo degli investimenti non potrà essere inferiore a:

  • € 150.000 per le piccole imprese
  • € 300.000 per le medie imprese
  • € 750.000 per le piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione e comunque non superiore ad € 3.000.000


Bando B)
Sono ammissibili alla sovvenzione i posti di lavoro generati dagli interventi finanziati dal Bando A), con riferimento all’unità locale oggetto dell’investimento

 


Sintesi incentivo
Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto

Incentivo
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  • Bando A): finanziamento agevolato erogato a copertura del 100% dell’investimento ammesso, di cui fino al 70% a tasso zero e il 30% a tasso bancario; a chiusura del progetto, limitatamente alle PMI, sarà erogata la sovvenzione a fondo perduto calcolata con riferimento alle spese sostenute. Per le PMI sono previste diverse premialità, il cui possesso comporta la maggiorazione fino al 2% della soglia massima di contributo a fondo perduto riconoscibile.

Simulazione calcolo ESL - Bando A

Scheda tecnica del finanziamento - Bando A

 

  • Bando B): sovvenzione a fondo perduto in “de minimis” calcolata con riferimento alle assunzioni collegate al progetto, per un importo massimo di euro 25.000 per ULA incrementale, nel limite di complessivi euro 200.000 euro a valere sul regime “de minimis”.

Istruzioni e presentazione della domanda

Contenuto

Requisiti e Iter delle domande di agevolazione

 

  • Bando A

La domanda sul Bando A) potrà essere presentata a partire dalle ore 9.00 del 5 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del 7 agosto 2024, tramite accesso alla procedura informatizzata, compilando il modulo telematico reperibile all’indirizzo: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamenti-domande e dovrà già contenere la lettera attestante l’avvenuta delibera bancaria redatta dalla Banca convenzionata con Finpiemonte S.p.A. e gli allegati obbligatori previsti dal Bando.

Bando A  Consolidato - aggiornato al 12 giugno 2024

Allegati


Bando B

La domanda a valere sul Bando B) dovrà essere presentata contestualmente alla domanda sul Bando A), e comunque non oltre 7 giorni di calendario, nel rispetto della medesima apertura di sportello e con allegato il progetto di bilancio.

Bando B  Consolidato - aggiornato al 12 giugno 2024

Allegati

Tutorial presentazione domanda telematica

Fac-simile modulo domanda

Allegato 4 - Schema progetto di bilancio

Tabella progetto di bilancio - aggiornata il 22/9/23

Intermediari cofinanziatori

Banca Alpi Marittime - Credito cooperativo di Carrù

  • Banca Alpi Marittime - Credito cooperativo di Carrù

Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A

  • Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A
  • Bene Banca Benevagienna (ccb)
  • Cassa rurale e artigiana di Boves (ccb)
  • BCC Caraglio, Cuneese e Riviera dei fiori (ccb)
  • BCC Cherasco (ccb)
  • Banca Territori del Monviso - Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura Società cooperativa
  • BCC Pianfei e Rocca de' Baldi (ccb)
  • Banca di Credito Cooperativo Valdostana (ccb)
  • Banca del Veneto Centrale

Banca d'Alba credito cooperativo s.c.

  • Banca d'Alba credito cooperativo s.c.

Cassa di Risparmio di Asti

  • Cassa di Risparmio di Asti

Banco Azzoaglio

  • Banco Azzoaglio

BPER Banca

  • BPER Banca

Credit Agricole Italia SpA

  • Credit Agricole Italia SpA

Banca Sella

  • Banca Sella

Intesa Sanpaolo

  • Intesa Sanpaolo

Bnp Paribas

  • Banca Nazionale del Lavoro

Cassa di Risparmio di Fossano

  • Cassa di Risparmio di Fossano

Cassa di Risparmio di Savigliano

  • Cassa di Risparmio di Savigliano

Edizioni e versioni

FAQ

Bando A)

1.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
1.1 Il modulo di domanda può essere firmato solo dal legale rappresentante?

No, il modulo di domanda può essere firmato anche da un soggetto delegato purché interno all’azienda. In questo caso risulta obbligatorio allegare alla domanda di agevolazione anche la delega e, nel caso quest’ultima sia sottoscritta con firma autografa, copia del documento di identità del delegante. 

1.2 Dove è possibile trovare l’elenco degli intermediari convenzionati?  

Per consultare l’elenco degli intermediari che opereranno a valere sulla presente misura fare riferimento alla pagina del sito:
https://finpiemonte.it/agevolazioni/attrazione-e-sostegno-della-propensione-agli-investimenti-nel-territorio

1.3 Se allego alla domanda una delibera di una banca che non è ancora “convenzionata” con Finpiemonte, l’istanza viene respinta? 

In questi casi Finpiemonte, prima di avviare l’istruttoria, verificherà con l’istituto di credito che ha rilasciato la delibera l’effettiva intenzione ad attivare il convenzionamento con Finpiemonte (sia il Convenzionamento Quadro sia l’attivazione dell’operatività sulla presente misura). In caso negativo la domanda verrà respinta e dovrà essere ripresentata (ovviamente allegando una nuova delibera di una banca convenzionata/interessata a convenzionarsi). In caso positivo Finpiemonte procederà con l’istruttoria. L’eventuale concessione dell’agevolazione rimane comunque subordinata al completamento dell’iter previsto per il convenzionamento (sia il Convenzionamento Quadro sia la firma della Scheda Tecnica prevista per la presente misura). Tutto l’iter di convenzionamento così come sopra descritto deve comunque concludersi in tempi rapidi o comunque ragionevoli, al fine di non rallentare le attività istruttorie del Bando a sportello. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

2.1 Sono ammissibili le attività turistiche, di commercio, di servizi alla persona etc.?

Seppur non siano previste esclusioni di specifici codici ATECO, si evidenzia che il Bando è attivato in coerenza con l’Azione I.1iii.4 del PR FESR che intende favorire il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo, con supporto e sostegno di investimenti produttivi e di riconversione industriale, nonché riqualificazione e riconversione di aree industriali dismesse.   
A tal fine, sono previste limitazioni rispetto alla tipologia di unità locali ammissibili. Al par. 2.1 del bando infatti viene precisato che la sede deve essere sita e operativa in aree a destinazione produttiva. La definizione inoltre di unità locale (vedi Allegato 2 del bando) chiarisce che per “produttiva” di intende quanto segue: è presente un immobile in cui si realizza abitualmente attività di produzione di beni e servizi, con personale e attrezzature stabilmente collocati e impiegati per attività d’impresa. A mero titolo esemplificativo non esaustivo, non sono da considerarsi unità locali gli uffici di rappresentanza, spazi di co-working, spazi ad uso commerciale, etc. 
Si chiarisce infine che, con riferimento all’attività di erogazione di servizi, si intendono servizi funzionali e strettamente legati all’attività industriale.

2.2 Le MICRO Imprese possono partecipare al Bando?

2.3 Le grandi imprese possono partecipare?

Le imprese che non rientrano nella definizione di PMI o di imprese a media capitalizzazione non possono partecipare.
Per imprese a media capitalizzazione si intendono le piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione, come definite dal Regolamento 2015/1017:
piccole imprese a media capitalizzazione: entità che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI; 
imprese a media capitalizzazione: entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti e che non sono PMI o piccole imprese a media capitalizzazione;
La dimensione d’impresa è verificata ai sensi di quanto previsto dall’Allegato I del Reg.(UE) 651/2014.

2.4 Un’ impresa estera non iscritta al registro imprese della Camera di Commercio da almeno due anni è ammissibile?

Ai sensi del par. 2.1 del Bando, possono presentare domanda le imprese estere che dimostrino di essere iscritte da almeno 2 anni al registro imprese (o equipollente) del Paese di provenienza. A tal fine l’impresa dovrà allegare alla domanda di agevolazione opportuna documentazione, redatta secondo la legislazione del Paese di provenienza e atta a dimostrare il possesso del requisito. Non risulta inoltre obbligatoria l’iscrizione al registro imprese italiano preliminarmente la presentazione della domanda, tuttavia il censimento dell’Unità Locale in Piemonte (e pertanto l’iscrizione al Registro imprese italiano) è condizione necessaria ai fini della erogazione del finanziamento.

2.5 Un'impresa avente sede legale non in Piemonte, ma sito produttivo in Piemonte può accedere al bando per un intervento da realizzare nel sito in Piemonte?

Sì. Risulta onere dell’azienda verificare la corretta connotazione rispetto alle imprese ammissibili ai sensi dell’art 2.1 del Bando, anche in considerazione della definizione di “impresa non ancora attiva” di cui all’allegato 2 del Bando. 

2.6 Le esclusioni previste dall’Allegato 4 del Bando riguardano solo l’ambito dell’investimento oppure proprio l’attività svolta dal soggetto richiedente?

Le esclusioni dell’Allegato 4 si distinguono in:
Attività economiche escluse: in questo caso l’esclusione riguarda in generale l’attività svolta dall’impresa, indipendentemente dallo specifico intervento proposto. Tale elemento viene verificato in sede di ammissibilità formale (si veda par. 3.2 del Bando) e risulta vincolante ai fini del proseguimento del procedimento amministrativo. 
Interventi esclusi: in questo caso, l’esclusione viene applicata entrando nel merito dello specifico intervento proposto. Tale elemento viene verificato in sede di ammissibilità sostanziale e di valutazione (si veda par. 3.2 del Bando), a seguito del positivo superamento dell’ammissibilità formale.

3. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI  - DNSH - IMMUNIZZAZIONE – IMPORTO DELLE AGEVOLAZIONI

3.1 L’acquisto di beni usati è ammesso? 

No.

3.2 È possibile agevolare l’ampliamento di una impresa in una nuova sede più grande, posto che la vecchia sede viene dismessa, anche se i regolamenti pongono un limite nel caso di contestuale chiusura di una sede nello spazio europeo nei due anni precedenti e successivi all’aiuto?

Nel caso la sede oggetto di chiusura sia in Piemonte non sussistono vincoli alla partecipazione al Bando, fermo restando che il progetto deve potersi configurare come un intervento di i) ampliamento della capacità di un’unità locale esistente, da intendersi come nuova metratura effettivamente utilizzata a fini produttivi (par. 2.2 del Bando).
Nel caso la sede oggetto di chiusura sia sul territorio nazionale, ma non in Piemonte, non sussistono specifiche limitazioni di partecipazione al Bando tuttavia qualora la sopracitata sede abbia beneficiato di aiuti di Stato si rimanda a quanto normato dalla legge n. 96 del L. 9 agosto 2018 (“decreto dignità”) in merito alle operazioni di delocalizzazione.
Nel caso la sede oggetto di chiusura sia al di fuori del territorio nazionale, non risulta possibile beneficiare dell’agevolazione prevista dal Bando qualora l’intervento configuri la “delocalizzazione” nella nuova sede piemontese della stessa attività o attività analoga o di una parte di attività relativa alla sede oggetto di chiusura. Vi è “delocalizzazione” se il prodotto o servizio trasferito serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga nelle sedi dell’impresa richiedente. Si evidenzia che tale limitazione si applica anche alle operazioni di delocalizzazione avvenute nei due anni precedenti la domanda di aiuto. 

3.3 Con riferimento gli interventi ammissibili per le “imprese già attive in Piemonte”, nel caso di investimento finalizzato a iii) diversificazione dell’attuale produzione di beni o servizi funzionali e strettamente legati all’attività industriale, per “diversificazione” si intende prodotti/servizi totalmente diversi o anche a nuove/diverse referenze di una gamma di prodotti esistente o per esempio all’integrazione di un servizio attuale con funzionalità aggiuntive?

Con riferimento alla tipologia di investimento iii) prevista per le imprese già attive in Piemonte (par. 2.2 del Bando), si chiarisce che per “diversificazione” si intende la produzione di prodotti e/o la fornitura di servizi totalmente diversi dal corrente business dell’impresa. 
Qualora il progetto non consista in un intervento di “diversificazione” (come sopra esplicitata), resta ferma la possibilità per l’impresa di presentare il progetto previa verifica di coerenza dello stesso con le ulteriori categorie di investimento ammissibili i) investimenti finalizzati alla creazione di una nuova unità locale; ii) ampliamento della capacità di un’unità locale esistente, da intendersi come nuova metratura effettivamente utilizzata a fini produttivi. 
Si ricorda infine che gli interventi devono riguardare l’attività di produzione di prodotti e/o la fornitura di servizi funzionali e strettamente legati all’attività industriale.

3.4 Sono ammissibili i costi interni di progettazione e sviluppo (es. ore di personale, etc.)?

No. Sono ammissibili solo i costi esterni da sostenersi per la progettazione e lo sviluppo inerenti lo specifico prodotto/processo.

3.5 Come si fa nella pratica ad ottemperare al requisito DNSH e immunizzazione dagli effetti del clima? 

Si veda quanto normato nei paragrafi 2.4 e 2.5 del Bando nonché negli allegati 6 e 7.

3.6 L’acquisto dell’immobile effettuato prima della presentazione della domanda (e non inserito in essa) compromette tutto il progetto?

No, l’acquisto dell’immobile di per sé non compromette il progetto. Tuttavia qualsiasi attività relativa all’investimento principale oggetto di domanda che possa rendere lo stesso irreversibile, dovrà rispettare il principio di “effetto di incentivazione” di cui al par. 2.9 del bando. Eventuali studi di fattibilità o di progettazione dell’investimento principale non compromettono suddetto principio qualora avviati successivamente al 07/10/2022. 

3.7 Le spese per la progettazione del Sistema di Gestione della Qualità, possono essere rendicontate alla voce Spese per Progettazione e Sviluppo, in quanto funzionale al progetto di investimento? 

Si.

3.8 I beni possono essere nuovi di fabbrica o ricondizionati. Come si può attestare il fatto che un bene sia ricondizionato e non usato? È necessaria una perizia? 

Non è necessaria la perizia tuttavia, fermo restando che il bene ricondizionato deve essere acquistato da un produttore o un fornitore/rivenditore, i documenti da produrre in fase di presentazione della domanda e/o in rendicontazione dovranno riportare la natura di bene ricondizionato nonché dettagli circa il processo di ricondizionamento eseguito. Quest'ultima informazione può essere fornita anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a cura del produttore/fornitore.

3.9 Nel caso di sforamento del massimale ESL, si ricalcola l’ESL del finanziamento o del contributo? 

Il rispetto del massimale ESL viene accertato in primo luogo a seguito della determinazione dell’ESL relativo al finanziamento. Solo qualora vi sia capienza, sarà possibile determinare l’importo del contributo in relazione all’ESL residuale disponibile. 

3.10 Quale è la data di conclusione del progetto?

Per questo specifico bando, la data di conclusione del progetto è quella che viene indicata nel provvedimento di concessione (o in successive comunicazioni, nel caso di approvazione di eventuali richieste di proroga). Tale data è definita tenendo conto della tempistica indicata in domanda dal destinatario finale (max 24 mesi) nonché della valutazione di merito condotta dal Comitato relativamente alla coerenza di tale durata rispetto all’investimento presentato. 

3.11 Sono ammissibili i costi sostenuti per l’analisi competitiva dei prodotti?

No. Sono ammissibili solo spese di natura tecnica strettamente correlate al prodotto/processo oggetto dell'investimento. Non risultano per contro ammissibili spese equiparabili ad attività di R&S, marketing, pubblicità, gestione ordinaria, etc. 

3.12 Sono ammissibili spese per acquisti di licenze sotto forma di canoni?

Ai sensi delle voci di spesa previste dal Bando in relazione alle tipologie di spesa normate dalla Guida unica alla rendicontazione dei costi ammissibili nonché in coerenza con il principio Contabile Nazionale OIC 24 – “Immobilizzazioni immateriali”, che disciplina i criteri per la rilevazione e la classificazione delle immobilizzazioni immateriali, risultano ammissibili esclusivamente le licenze iscrivibili a bilancio nelle immobilizzazioni immateriali, previo pagamento del diritto di licenza a totale copertura del periodo di utilizzo (una tantum o sulla base di un pre-conto). 
In considerazione delle indicazioni specifiche in materia di attivi immateriali di cui al par. 2.10 del Bando, si chiarisce che laddove il periodo di utilizzo sia almeno pari a 3 anni (36 mesi) ma inferiore ai 5 anni (60 mesi),  le spese per licenze sono attribuibili alla voce “spese per diritti di proprietà intellettuale” e pertanto riconoscibili nel limite massimo del 10% dei costi di progetto. Per periodi superiori, le spese per licenze risultano equiparabili a “spese per acquisto di macchinari e attrezzature” e pertanto sono interamente riconoscibili. Non risultano pertanto ammissibili pagamenti cadenzati (es. canoni annuali) e/o spese per licenze di durata inferiore a 3 anni (36 mesi).

4. CUMULO

4.1 Risulta possibile cumulare l’aiuto sulle stesse spese?

Risulta possibile cumulare l’aiuto sulle stesse spese con:
1. agevolazioni che non costituiscono aiuto di Stato, nel rispetto del principio del non sovrafinanziamento;
2. agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato, entro l’intensità di aiuto o l’importo di aiuto più elevato applicabile all’aiuto in questione;
3. agevolazioni in de minimis, entro l’intensità di aiuto prevista dal Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

4.2 Cosa si intende per principio di non sovrafinanziamento?

La somma di tutte le agevolazioni ottenute non deve superare l’importo complessivo delle spese sostenute.

4.3 Risulta possibile cumulare l’aiuto con la garanzia di MedioCredito Centrale?

Si, sino a concorrenza dell’ESL massimo concedibile di cui al par. 2.12.4 del Bando, coerentemente con quanto indicato alla FAQ 4.1 comma 3. Ai fini della concessione, Finpiemonte ha quindi necessità di acquisire durante l’iter amministrativo della pratica l’informazione relativa all’importo dell’aiuto correlato alla garanzia. 

Bando B)

1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
1.1 Il modulo di domanda può essere firmato solo dal legale rappresentante?

No, il modulo di domanda può essere firmato anche da un soggetto delegato purché interno all’azienda. In questo caso risulta obbligatorio allegare alla domanda di agevolazione anche la delega e, nel caso quest’ultima sia sottoscritta con firma autografa, copia del documento di identità del delegante. 

1.2 Un’impresa a media capitalizzazione che abbia presentato domanda sul Bando A può presentare domanda anche sul Bando B?
 

No, il Bando B è destinato esclusivamente alle PMI che abbiano presentato domanda sul Bando A.

1.3 Una PMI può presentare domanda esclusivamente sul Bando B?

 

No, possono presentare domanda sul Bando B esclusivamente le PMI che abbiano già presentato domanda sul Bando A. 
A tal fine, il modulo di domanda del Bando B richiede al beneficiario di indicare i riferimenti della domanda presentata sul Bando A, pena l’impossibilità di inviare l’istanza.

1.4 Una PMI può presentare domanda prima sul Bando B e successivamente sul Bando A?
 

No. Sebbene il sistema applicativo FINDOM non preveda controlli automatici in tal senso, il modulo di domanda del Bando B richiede al beneficiario di indicare i riferimenti della domanda già presentata sul Bando A, pena l’impossibilità di inviare l’istanza. 
Nell’ambito della verifica di “ammissibilità formale” prevista dal par. 3.2 del Bando B, verrà controllata la corretta compilazione (anche sotto il profilo temporale) della domanda di agevolazione. 

1.5 La domanda sul Bando B può essere presentata successivamente ai 7 giorni di calendario decorrenti dalla data di presentazione della domanda sul Bando A?

 

No. Sebbene il sistema applicativo FINDOM non preveda controlli automatici in tal senso, il rispetto di questo requisito sarà verificato in fase di “ammissibilità formale” prevista dal par. 3.2 del Bando B. 

1.6 È sufficiente allegare alla domanda del Bando B il file excel reso disponibile per la redazione del progetto di bilancio?  

No, il file excel è reso disponibile al solo fine di individuare le informazioni da riportare in domanda e nel progetto di bilancio (Allegato 4 al Bando B). Nella sezione “Istruzioni e presentazione della domanda” del sito di Finpiemonte è disponibile il suddetto Allegato 4 in formato editabile.

2 INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI – IMPORTO DELLE AGEVOLAZIONI

2.1 Sono ammissibili ULA incrementali inferiori all’incremento occupazionale minimo (obbiettivo primario) previsto dal Bando relativamente alla specifica dimensione d’impresa?

No. Ai fini del positivo superamento del procedimento amministrativo dell’istanza risulta necessario ottemperare agli obblighi assunzionali minimi previsti dal Bando B al par. 2.1.

2.2 È previsto un limite massimo di ULA aggiuntive (obbiettivo aggiuntivo) presentabile in domanda?

 

No. Tuttavia il Costo Ammissibile (CA) nonché il Contributo Complessivo (CO) indicabili nel progetto di bilancio non possono superare l’importo massimo di euro 200.000,00.

2.3 Un’azienda ha assunto un'apprendista in data precedente la presentazione della domanda di agevolazione sul Bando B. Qualora l’apprendista venisse poi assunto come dipendente a tempo indeterminato nel corso del progetto, può essere considerato come un incremento di 1 ULA?
 

Si, la trasformazione in contratti a tempo determinato o indeterminato di contratti di apprendistato già in essere alla data di presentazione della domanda sul Bando B rileva ai fini del calcolo delle ULA incrementali. 

2.4 Un’azienda ha in programma di trasferire presso di sé alcuni apprendisti attualmente assunti presso un'azienda collegata. Qualora, nell'ambito di detto trasferimento gli apprendisti fossero assunti a tempo indeterminato, può questo essere considerato come un incremento di ULA?

Si. Per contro, ai fini del calcolo delle ULA, non rileva il trasferimento di ULA da parte di imprese in qualunque forma collegate all’impresa richiedente l’agevolazione.

2.5 Sono ammissibili costi unitari per singola ULA inferiori a euro 25.000?
 

Si. Il costo unitario per singola ULA pari a euro 25.000 è il valore massimo che l’impresa richiedente può presentare per ogni singola ULA incrementale e viene definito a discrezione dell’azienda.

2.6 Sono ammissibili costi unitari per singola ULA superiori a euro 25.000?
 

No. A tal fine, il file excel reso disponibile per la redazione del progetto di bilancio (Allegato 4 del Bando B) riporta un errore nel caso si rilevi il superamento di tale importo. In questo caso si consiglia di rimodulare il costo unitario preliminarmente la presentazione della domanda di agevolazione in quanto l’accertamento di elementi di non ammissibilità in fase istruttoria può comportare il rigetto dell’intero progetto di bilancio. 

2.7 Quale è il termine per perfezionare le assunzioni incrementali ammesse a valere sul Bando B?
 

Le assunzioni possono essere effettuate entro la data di conclusione del progetto finanziato sul Bando A (si veda a questo proposito la definizione di “conclusione dell’intervento” di cui all’Allegato 2 del Bando A nonché la relativa FAQ 3.10).
Al fine del rispetto degli obblighi assunzionali previsti dal Bando B si ricorda che per “nuova occupazione” si intende la differenza tra le ULA rilevate alla data di presentazione della domanda riferite ai 12 mesi precedenti e le ULA rilevate alla data di conclusione del progetto riferite ai 12 mesi precedenti. 

2.8 Sono ammissibili ai fini del contributo le assunzioni perfezionate in data precedente la presentazione della domanda sul Bando B che tuttavia cuberanno consistentemente sul calcolo delle ULA in data successiva (ad esempio assunzioni effettuate due mesi prima della data di presentazione della domanda a valere sul Bando B?)

No. Tali ULA risultano effettivamente generate in data precedente la presentazione della domanda sul Bando B, sebbene non rilevanti ai fini del calcolo delle ULA ante presentazione della domanda. Si ricorda che il contributo può essere riconosciuto solo per le ULA effettivamente generate successivamente alla presentazione della domanda a valere sul Bando B e ritenute necessarie/conseguenti in relazione all’investimento presentato sul Bando A. In coerenza con tale dettame, il progetto di bilancio prevede che il richiedente presenti una proposta di incremento occupazionale; l’effettiva realizzazione dello stesso sarà accertata nell’ambito dell’esame della rendicontazione di progetto, che prevede - tra le altre - anche la verifica di compatibilità dei contratti di assunzione con la durata del progetto (par. 2.8 del Bando B). 

3 CUMULO

3.1 Il contributo concesso a valere sul Bando B deve essere cumulato con le agevolazioni concesse sul Bando A? 
 

Le agevolazioni dei Bandi A e B sono concesse su aiuti individuabili diversi e pertanto possono essere tra loro cumulate. Resta fermo che nel caso sul Bando A risulti necessario procedere con la concessione delle agevolazioni ai sensi del Reg.(UE) n. 1407/2013 – de minimis (si veda par. 2.12.4 del Bando A), la verifica alla data di concessione di disponibilità di plafond de minimis per il Bando B dovrà tener conto di tale importo aggiuntivo rispetto a quanto censito nel Registro Nazionale degli Aiuti.

Responsabili

Responsabile di procedimento di concessione: Fabrizio Gramaglia

Responsabile di procedimento di controllo: Filippo Marzucchi