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Sintesi bando
Obiettivo della misura è il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente, anziana o con disabilità e in condizione di particolare vulnerabilità sociale ed economica, attraverso l’assegnazione di un Buono Domiciliarità quale contributo mensile volto a favorirne la permanenza al domicilio.
Persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti
Persone con disabilità non autosufficienti
con i seguenti requisiti:
residenti in Piemonte
già sottoposte a “valutazione multidimensionale” presso le Unità di Valutazione competenti (Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G., o Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità, U.M.V.D.) e alle quali sia stato attribuito un punteggio sociale non inferiore a 7
in possesso di I.S.E.E. sociosanitario in corso di validità (attestazione rilasciata nel 2023 con scadenza 31/12/2023) avente un valore non superiore a 50.000 euro (65.000 euro se il destinatario è minorenne). Non è ammesso un ISEE corrente o che presenti anomalie.
- “Buono Domiciliarità – Assistenza familiare”: contributo mensile del valore di euro 600, spendibile per l’acquisto di servizi di assistenza familiare in favore di persone non autosufficienti residenti in Piemonte e in situazione di fragilità economica e sociale (come meglio specificato al paragrafo 4 del Bando), erogati da assistenti familiari
- “Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale”: contributo mensile del valore di euro 600, spendibile per l’acquisto di servizi/prestazioni di assistenza educativa professionale in favore di persone minori d’età con disabilità e non autosufficienti, residenti in Piemonte e in situazione di fragilità economica e sociale (come meglio specificato al paragrafo 4 del Bando), erogati da educatori professionali
Contributo mensile del valore di euro 600. Il Buono ha una durata massima di 24 mensilità, rinnovabili in caso di disponibilità di risorse economiche ulteriori.
Istruzioni e presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata alla Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, attraverso il portale dedicato inserito all’interno dei servizi di Piemonte Tu anche raggiungibile direttamente dal portale Scelta sociale
Per accedere alla procedura è necessario autenticarsi mediante il Sistema di Identità Digitale (SPID), oppure Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Nel caso in cui a presentare domanda sia un soggetto diverso dal destinatario del Buono, questi dovrà effettuare l’accesso alla piattaforma Piemonte Tu servendosi delle proprie credenziali SPID/CIE/CNS e non mediante le credenziali della persona in nome e per conto della quale intende presentare domanda.
Rendicontazione
Dal 15 luglio è attiva la funzionalità di rendicontazione per gli assegnatari del buono.
Se il richiedente il “buono domiciliarità” ha ricevuto una comunicazione in cui la domanda è stata dichiarata: ammessa e finanziata oppure, in caso di domanda “condizionata”, ha ricevuto comunicazione di “conferma dell’assegnazione”, si passa alla fase di rendicontazione.
La rendicontazione viene gestita nella piattaforma sulla quale era stata presentata la domanda, accedendo con le medesime credenziali già utilizzate dal richiedente.
A cosa serve la rendicontazione?
Serve a dimostrare che, mese per mese, il servizio di assistenza domiciliare è stato regolarmente erogato in favore del destinatario del “buono”.
Solo dopo che la rendicontazione è stata presentata e “validata” da Finpiemonte, l’importo del “buono” mensile di 600 euro viene liquidato (normalmente a tranche trimestrali).
Quando si presenta la rendicontazione?
Occorre rendicontare le spese sostenute (tramite un’area dedicata presente sulla stessa piattaforma di presentazione delle domande) entro le seguenti date: 1° febbraio; 1° maggio; 1° agosto; 1° novembre di ogni anno.
Alla prima scadenza utile (ad es. 1 agosto) potrò rendicontare i mesi di effettiva validità del buono: per il primo sportello (feb.-mag. 2023) la decorrenza è prevista dal 1 maggio (nel caso di domande già complete di contratto) e, quindi, entro il 1 agosto, dovrà essere rendicontato il periodo maggio – giugno – luglio; in caso di domanda “condizionata” (presentata senza allegare un contratto di lavoro), la decorrenza sarà dal mese successivo alla effettiva integrazione della domanda con il contratto: la rendicontazione, quindi, da farsi entro il 1 agosto può essere anche riferita ad un periodo temporalmente inferiore al trimestre (in questo caso, probabilmente, il solo mese di luglio).
In ogni caso la trasmissione della rendicontazione entro le date previste può avvenire anche per periodi inferiori al trimestre nel caso di indisponibilità della documentazione. Il mese non rendicontato potrà essere “recuperato” con la trasmissione della relativa documentazione alla scadenza successiva (che, quindi, potrà prevedere una rendicontazione superiore al trimestre in questo caso).
Durata del “Buono”
Il “Buono” viene erogato per 24 mensilità a partire dalla data comunicata nella lettera di assegnazione iniziale.
Le 24 mensilità possono essere ridotte in caso di mancata validazione della rendicontazione relativa ad uno o più mesi. Nell’arco del periodo di erogazione del “Buono”, il beneficiario può scegliere di “sospendere” l’erogazione per un massimo di due mesi (ad es. nel caso in cui si preveda di non attivare il servizio di assistenza domiciliare in un mese particolare, ad es. agosto): se si opta per la “sospensione”, si mantiene il diritto alle 24 mensilità di erogazione, posticipando, ovviamente, la data di scadenza finale.
Quali documenti servono per la rendicontazione?
Pagamento con bonifico bancario
1) ricevuta di avvenuto bonifico riportante CRO o TRN
oppure
2) estratto conto con evidenziato il relativo addebito in conto (non sono ritenuti ammissibili semplici “screenshot” del sito home banking: ricevute e contabili devono risultare documenti ufficiali emessi dall’istituto bancario anche reperibili in modalità “home banking”. Sono ammessi documenti nativi digitali o scansioni di documenti cartacei)
Pagamento con carta di credito
1) ricevuta addebito sulla carta di credito + estratto del conto della carta con evidenziato lo specifico movimento (nel caso l’estratto conto della carta sia solo periodico e pertanto disponibile solo a scadenza questo dovrà essere evidenziato in sede di rendicontazione). Non sono ritenuti ammissibili semplici “screenshot” del sito del gestore della carta: ricevute e contabili devono risultare documenti ufficiali emessi dal gestore della carta anche reperibili in modalità “home banking”. Sono ammessi documenti nativi digitali o scansioni di documenti cartacei.
Pagamento con assegno bancario
1) scansione assegno compilato in ogni sua parte + copia estratto conto bancario attestante l’addebito dell’assegno
Pagamento con carta prepagata
1) ricevuta di addebito sulla carta prepagata + copia estratto conto bancario. Non è ammesso l’utilizzo di carte personali che non prevedano l’addebito della ricarica su un conto corrente bancario.
Quando può essere revocato il “buono”?
La mancata presentazione di rendicontazione per 6 mesi comporta la revoca del “buono”, così come la mancata acquisizione dell’attestazione ISEE entro il 30 aprile di ogni anno.
- Vedi il podcast di presentazione della piattaforma di rendicontazione
- Consulta le FAQ sulla rendicontazione: domande e risposte sulla rendicontazione
- Informazione e comunicazione per i beneficiari: obblighi informativi in capo ai beneficiari
Responsabili
Responsabile di procedimento di concessione:
Responsabile di procedimento di controllo: Filippo Marzucchi