Cumulabilità Piano di Transizione 5.0 con fondi FESR

Inviato da anna.zampolini il 03/02/2025
Tipologia news
Data pubblicazione
03/02/2025

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), ai commi 427-429 dell’art.1, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l'ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.

In particolare, la norma ha esteso le possibilità di cumulo dell'agevolazione, rimuovendo il vincolo di cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali ed ammettendo, quindi, il cumulo con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Ai sensi del comma 427 lett. g) dell’art.1 è quindi previsto che «Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall’applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto».

Ai fini della verifica del rispetto della soglia di cumulo, per le agevolazioni concesse da Finpiemonte occorre fare riferimento, sia nel caso dei contributi a fondo perduto, sia dei finanziamenti agevolati, sia degli strumenti misti, all’intensità TOTALE dell’agevolazione riconosciuta in termini di ESL (Equivalente Sovvensione Lorda), evidenziata da parte di Finpiemonte nel provvedimento di concessione.

Per la verifica del cumulo sulle medesime quote di costo dei singoli investimenti occorre fare riferimento alle modalità di calcolo indicate dal MIMIT- Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

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