Contenuto
Sintesi bando
La misura intende supportare le attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese e dell’ecosistema della ricerca piemontese e la transizione dei relativi risultati alle fasi di avvio industriale e/o commerciale.
Linea 1 – Supporto alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (“R&D challenges”)
Linea 2 - Supporto alle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione in fase avanzata CONFIGURANTI un piano definito di valorizzazione industriale/commerciale dei risultati (“Production & Market challenges” – “P&M challenges”).
- PMI anche innovative, con sede operativa/produttiva in Piemonte;
- startup innovative con sede operativa/produttiva in Piemonte (ad esclusione della Linea di intervento 2.b);
- Grandi imprese, con sede operativa/produttiva in Piemonte, solo in collaborazione con PMI;
- Le small-mid caps;
- organismi di ricerca (OdR) piemontesi, esclusivamente in collaborazione con le imprese su entrambe le Linee. Tali organismi potranno in ogni caso concorrere in qualità di fornitori di servizi alle imprese su tutte le linee e le relative categorie di progetti ammissibili;
- end user (pubblici, o privati senza scopo di lucro) piemontesi, solo in forma collaborativa. Tali soggetti potranno in ogni caso concorrere in qualità di fornitori di servizi alle imprese su tutte le linee e le relative categorie di progetti ammissibili;
- imprese/organismi di ricerca/end user non aventi sede operativa/produttiva in Piemonte.
I beneficiari devono rispettare i requisiti previsti al paragrafo "2.1.b Requisiti di partecipazione" del Bando
Linea 1 – Supporto alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (“R&D challenges”) sostiene le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in un ampio range di TRL (3-6), tagli di investimento e forme partecipative
Categoria progettuale 1.a “Small-mid challenges” CHIUSURA SPORTELLO ore 12 del 28 novembre 2023
Categoria progettuale 1. b “Big-challenges strategiche"
Linea 2 - Supporto alle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione in fase avanzata CONFIGURANTI un piano definito di valorizzazione industriale/commerciale dei risultati (“Production & Market challenges” – “P&M challenges”)
Categoria 2.a (Supporto alle attività avanzate di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ingegnerizzazione/industrializzazione, validazione e valorizzazione economica dell’innovazione in forma collaborativa , funzionali alla costruzione e/o al rafforzamento di FILIERE) CHIUSURA SPORTELLO ore 12 del 7 dicembre 2023
Categoria 2.b (Supporto alle attività avanzate di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ingegnerizzazione/industrializzazione, validazione e valorizzazione economica dell’innovazione funzionali a un piano di valorizzazione dei risultati in forma SINGOLA) CHIUSURA SPORTELLO ore 12.00 dell'11 gennaio 2024
Contributo a fondo perduto, con entità variabile in funzione della tipologia di beneficiario e di attività esposta.
Istruzioni e presentazione della domanda
Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 09.00 del giorno 21/09/2023 e fino alle ore 12 del giorno 31/01/2024 (salvo chiusura anticipata dello sportello relativamente alle specifiche categorie progettuali a fronte di esaurimento delle risorse disponibili), tramite accesso alla procedura informatizzata, compilando il modulo telematico reperibile all’indirizzo:
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamenti-domande
Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico a conclusione della compilazione, dovrà essere firmato digitalmente con un sistema idoneo da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente l’agevolazione, o da soggetto con poteri di firma da esso delegato, che risulti essere una figura interna all’azienda, e dovrà essere caricato telematicamente (esclusivamente in formato PDF/p7m) insieme agli allegati obbligatori sul sistema informatico di presentazione delle domande.
I documenti obbligatori da allegare alla domanda sono quelli riportati al paragrafo 3.1 Come presentare la domanda del Bando.
Normativa
*L'Allegato 6 - Guida unica alla rendicontazione dei costi ammissibili, approvata con D.D. n. 277 del 29/06/2023 è pubblicata al link: https://www.finpiemonte.it/pr-fesr-piemonte-2021-2027
Rendicontazione
FAQ
1. Beneficiari ammissibili
1.1 Chi sono i beneficiari?
Associazioni, Fondazioni e Cooperative sono beneficiari ammissibili sul presente Bando?
Alla luce di quanto previsto dal Bando, sono considerati ammissibili le imprese e gli Organismi di Ricerca, indipendentemente dalla forma giuridica. Associazioni, fondazioni e cooperative possono pertanto partecipare, fermo restando che rientrino nella definizione di Impresa o di OdR ai sensi dell’Allegato 2 al Bando. Inoltre, in base al ruolo e al coinvolgimento all’interno del progetto, le stesse possono anche configurarsi, oltre che come partner, come end user.
1.2 Sono ammesse le aziende individuali?
Sono considerate ammissibili sul bando le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica. Possono pertanto partecipare anche le ditte individuali, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dal bando per i singoli beneficiari e per il progetto nel suo complesso.
1.3 Cosa si intende per end user?
Per End User si intende un soggetto interessato a partecipare allo sviluppo del progetto in quanto potenziale futuro utilizzatore del prodotto/processo/servizio risultante dalle attività di ricerca e sviluppo e innovazione e non in quanto potenziale futuro produttore. In altre parole i risultati del progetto potranno contribuire all'accrescimento della competitività del soggetto End User in virtù dei miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia delle proprie attività e non in virtù della possibilità di industrializzare, produrre e/o commercializzare direttamente il risultato del progetto di ricerca. Sono ammissibili soggetti End User che svolgano attività in una delle aree di specializzazione individuate dalla Strategia di specializzazione intelligente regionale e il cui ruolo e apporto al progetto sia debitamente motivato nella descrizione dello stesso e positivamente valutato. Gli elementi a supporto della configurazione di un soggetto con ruolo di end user dovranno essere forniti nel format di progetto/piano di sviluppo.
1.4 Aziende ospedaliere, asl ecc. sono considerati end-user o OdR?
Gli OdR corrispondono ad una tipologia di beneficiario ammissibile, mentre gli end user configurano un ruolo all’interno del progetto, alla stregua di capofila o partner di progetto. Tutti i soggetti beneficiari potranno pertanto partecipare identificandosi come impresa/OdR in base alle definizioni presenti nell’Allegato 2 al Bando.
Qualora gli stessi svolgano il ruolo di end user, potranno partecipare con questa configurazione, specificando la natura privata o pubblica.
1.5 Come RTI, tutte le aziende parti devono avere bilancio approvato?
Se la rete d’impresa viene costituita dal raggruppamento ai fini della concessione, ciascuno soggetto in fase di presentazione della domanda dovrà rispettare i requisiti del bando (quindi avere anche un bilancio chiuso e approvato) e la rete costituirà poi un elemento di premialità in sede di valutazione.
Se la rete, è già costituita, concorre alla presentazione della domanda come partner della compagine, e possono ricorrere le seguenti opzioni:
- In caso di Rete-Contratto, dovranno essere presentate tante domande quante sono le singole imprese aderenti alla Rete e, pertanto, ciascuna dovrà rispettare i requisiti del Bando;
- In caso di Rete-soggetto, dotata di una propria personalità giuridica, quest’ultima potrà presentare domanda unica e i requisiti di ammissibilità verranno verificati sulla rete stessa.
- In entrambi i casi di cui al precedente elenco riguardanti quindi la rete di impresa già costituita, con specifico riferimento alla collaborazione effettiva, la stessa potrà essere riconosciuta solo se nel raggruppamento sono presenti anche partner esterni alla Rete d’impresa.
1.6 Cosa si intende per profilo istituzionale dell’OdR?
Per l’opportuno inquadramento del ruolo dell’Odr in termini di partecipazione nella veste di partner istituzionale, si tenga conto dei requisiti previsti dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione per il finanziamento pubblico di attività non economiche degli organismi di ricerca stessi. A tale proposito, in particolare, si definiscono come attività istituzionali le attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S collaborativa nel cui ambito un organismo di ricerca intraprende un'effettiva collaborazione, e l'ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad esempio attraverso l'insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le pubblicazioni aperte o il software open source.
La partecipazione con tale profilo dovrà tradursi anche nell’opportuno riconoscimento della titolarità congiunta dei diritti sulla proprietà intellettuale, la cui regolamentazione verrà inserita all’interno del contratto (ATS, Contratto di rete, Consorzio…) che dovrà essere sottoscritto dal raggruppamento, ai sensi dei paragrafi 2.1b e 3.3 del Bando.
1.7 Cosa si intende per OdR con natura economica?
Si intende partecipazione alla compagine in veste di impresa, con esposizione di costi e riferimento conseguente alle intensità di aiuto previste e relative al dimensionamento e alle attività prestate in seno al progetto. (La partecipazione finalizzata alla fornitura di consulenza non si traduce nella partecipazione al partenariato.)
In tal caso, quindi, ai sensi di quanto disposto dalla definizione di OdR di cui all’allegato 2 al Bando, il finanziamento, i costi e i ricavi delle attività di natura economica sono oggetto di contabilità separata e si distinguono dalla finalità principale dell’Organismo stesso, consistente nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca e/o sviluppo o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione e il trasferimento di conoscenze.
La partecipazione con tale profilo dovrà tradursi anche nell’opportuno riconoscimento della titolarità dei diritti sulla proprietà intellettuale spettanti alle parti, tenuto conto degli apporti di ciascuno all’attività inventiva, la cui regolamentazione verrà inserita all’interno del contratto (ATS, Contratto di rete, Consorzio…) che dovrà essere sottoscritto dal raggruppamento, ai sensi dei paragrafi 2.1b e 3.3 del Bando.
1.8 Quante domande possono essere presentate da ciascun soggetto richiedente?
Il numero massimo di domande è pari a 2 con riferimento allo sportello che aprirà il 21 settembre, applicato a tutti i soggetti richiedenti (compresi gli end user e gli OdR che partecipano con natura economica), indipendentemente dal ruolo che ricoprono e dalla Linea di Intervento o categoria progettuale, fatta eccezione per gli OdR che partecipino con profilo istituzionale.
1.9 Un beneficiario che non abbia l’ATECO primario (o prevalente) tra quelli esclusi dall’Allegato 4 è ammissibile?
Si, fermo restando che tutti i partner (se proposta in collaborazione) e l’oggetto del progetto rispettino le altre previsioni di cui all’Allegato 4 in tema di attività escluse ai sensi dei Regolamenti (UE) 2021/1058, 651/2014 e 2021/523, nonché dal DNSH.
1.10 Un beneficiario che abbia l’ATECO primario (o prevalente) tra quelli esclusi, ma la cui attività di progetto rientri nelle ipotesi consentite dall’Allegato V, punto B) del Regolamento FondoInvestEU, come indicate nell’Allegato 4, è ammissibile?
Si, solo se l’attività oggetto del progetto rientra nelle ipotesi consentite dal Regolamento Fondo InvestEU e purché siano rispettate le altre previsioni in tema di attività escluse ai sensi dei Regolamenti (UE) 2021/1058 e 651/2014, nonché dal DNSH inserite nell’Allegato 4.
1.11 Sono ammissibili imprese agricole e industrie di trasformazione appartenenti al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli indicati nell’Allegato I del TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA?
Sono ammissibili soggetti appartenenti al settore di produzione primaria di prodotti agricoli, a condizione che la loro partecipazione al progetto, nell’ambito di un partenariato, contribuisca allo sviluppo di risultati/prodotti di natura industriale, non ricompresi tra quelli elencati nell’Allegato I del TCE2 oggetto della politica agricola comune. Qualora invece in esito al progetto fosse previsto esclusivamente un miglioramento o un'innovazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I, il progetto non potrà ricevere sostegno sul bando in oggetto e dovrà indirizzarsi ad altri strumenti più propri della politica agricola.
1.12 Un OdR può partecipare su uno stesso progetto sia in qualità di partner che di fornitore?
No. Su uno stesso progetto la partecipazione come partner o fornitore è da intendersi alternativa.
2 Caratteristiche progetti
2.1 Qual è il numero minimo di partecipanti sulla categoria 1.b?
La categoria 1.b prevede solo progetti in collaborazione, pertanto devono essere presenti almeno 2 soggetti che rispettino i requisiti di collaborazione effettiva ed indipendenza di cui al paragrafo 2.1.b del Bando e fermo restando la coerenza con la specifica categoria progettuale, che ha l’obiettivo di finanziare proposte di taglio medio-alto in funzione di sfide ed obiettivi di elevata complessità e di maggior respiro strategico, con rilevanti ricadute per il territorio, che coinvolgano raggruppamenti estesi (a differenza delle partnership circoscritte di 2-5 partner di cui alla categoria 1.a).
La natura della compagine e le motivazioni alla base della partecipazione dei partner, nella configurazione descritta nell’ Allegato B - Format di progetto, saranno oggetto di valutazione come indicato nell’Allegato 5 – GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE e di PREMIALITÀ con particolare riferimento al criterio E.
2.2 Qual è il numero minimo di partecipanti sulla categoria 2.a?
La categoria 2.a prevede solo progetti in collaborazione, pertanto devono essere presenti almeno 2 soggetti, che rispettino i requisiti di collaborazione effettiva ed indipendenza di cui al paragrafo 2.1.b del Bando e fermo restando la coerenza con la specifica categoria progettuale, che ha l’obiettivo di finanziare progetti che configurino a valle un progetto di valorizzazione dei risultati della ricerca che coinvolga tutti i partner, con il fine ultimo di supportare la costruzione di nuove filiere/catene del valore/supply chain o il rafforzamento di quelle esistenti. Si rimanda per maggiori dettagli sul concetto di filiera a quanto disposto all’Allegato 2 al Bando.
La natura della compagine e le motivazioni alla base della partecipazione dei partner, nella configurazione descritta nell’ Allegato B - Piano di sviluppo, saranno oggetto di valutazione come indicato nell’Allegato 5 – GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE e di PREMIALITÀ con particolare riferimento al criterio E.
2.3 In caso di progetto presentato in collaborazione, possono partecipare più aziende dello stesso gruppo?
La partecipazione di aziende appartenenti allo stesso gruppo è ammissibile, fermo restando quanto previsto rispetto ai requisiti di indipendenza (ai sensi dell’Allegato 1 del Reg. (UE) 651/2014 con riferimento alle imprese autonome e all’art. 2359 c.c.) e collaborazione effettiva previsti dal paragrafo 2.1.b del Bando. Di conseguenza, in tal caso, dovranno anche essere presenti imprese non appartenenti al gruppo e/o OdR perché sia rispettato il principio della collaborazione effettiva (ovvero nessuna impresa può sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto; gli eventuali OdR con profilo istituzionale sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto; la partecipazione della componente PMI deve risultare pari almeno al 30% del costo complessivo ammissibile della proposta progettuale calcolato sulla quota ammessa dei partner industriali, escludendo quindi la quota riferita agli ODR e/o altri enti non classificabili come impresa).
Si segnala quindi che la collaborazione non potrà essere riconosciuta se la partnership è composta unicamente da aziende appartenenti allo stesso gruppo.
2.4 Il rispetto del principio DNSH si riferisce unicamente alle attività oggetto di progetto o anche al prodotto/processo finale in caso di futura industrializzazione?
Il rispetto del principio del DNSH deve essere dimostrato sia con riferimento alle attività progettuali che ai risultati ottenuti con lo stesso, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 2.5 del Bando.
3 Sostenibilità beneficiario
3.1 Una startup creata nell'anno non può partecipare vista l'assenza di un bilancio chiuso?
Si conferma che i beneficiari possono partecipare solo se possiedono almeno un bilancio chiuso ed approvato. Si segnala, in ogni caso, che, nell’arco della programmazione FESR 2021/2027, per le start up saranno attivate altre misure dedicate con criteri e requisiti rispondenti a differenti finalità.
3.2 Come posso sapere qual è la mia classe di rating?
Premesso che l’attribuzione di un rating è uno strumento adottato diffusamente dagli istituti di credito, tenuto conto che il provider esterno del quale ci si avvale lavora anche con il sistema bancario e che i rating indicati nel bando rientrano nelle comuni classi di rating bancario, si precisa che nel caso specifico l’analisi svolta dal provider per l’attribuzione del rating prende in considerazione i seguenti aspetti: dati e indici di bilancio, l’assetto societario, il settore di riferimento nel quale opera il soggetto richiedente e l’eventuale presenza di eventi pregiudizievoli.
Ciò premesso e fermo restando che non è pertanto possibile fornire uno strumento preliminare di autovalutazione per i potenziali beneficiari, possibili elementi/strumenti di supporto per le valutazioni da parte dei soggetti richiedenti circa la partecipazione al Bando possono prendere in considerazione il rating attribuito dal proprio istituto di credito (se disponibile) e/o una verifica della scorecard sugli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati (o sull’unico presente se neocostituito), secondo il modello in uso sulla programmazione FESR 2014/20 e scaricabile dal sito di Finpiemonte e Regione Piemonte.
In tutti i casi, si precisa che la classe di rating dell’istituto di credito e il punteggio ottenuto sulla scorecard non possono fornire certezza circa il superamento del requisito sulla capacità economico-finanziaria di cui all’Allegato 7 al Bando. Si ricorda, inoltre, che lo stesso Allegato richiede anche il superamento dei parametri di cui al punto 2 “Sostenibilità economica dei potenziali beneficiari in rapporto agli impegni assunti in attività di RSI”.
4 Spese ammissibili
4.1 Sulla Linea 2 è possibile esporre solo spese per “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo” (art. 25)?
Si, fermo restando che la categoria sostiene attività di ricerca, sviluppo e innovazione in fase avanzata, per le quali sia pertanto già stato acquisito un solido presupposto di R&S o un risultato di ricerca qualificata.
4.2 Sulla Linea 2, è possibile esporre solo spese per “Aiuti all’innovazione a favore delle PMI” (art. 28) e/o “Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione” (art. 29)?
No, sulla Linea 2, indipendentemente dalla categoria progettuale, devono obbligatoriamente essere esposte spese sull’art. 25, cui aggiungere spese sull’art. 28 e/o sull’art. 29.
4.3 Quali forme contrattuali può stipulare un ODR per assumere il personale necessario alla ricerca?
Premesso che laddove sia presente un OdR all’interno del progetto (sia come partner che come fornitore) è necessario motivare le esigenze che hanno portato al coinvolgimento dell’organismo stesso, facendo emergere chiaramente le proprie competenze e dando altresì evidenza delle strutture impiegate e delle figure professionali coinvolte, nonché del ruolo che i singoli profili ricopriranno nella realizzazione delle attività di ricerca, qualora necessario l’organismo potrà avvalersi dei supporti esterni che si renderanno necessari, fermo restando quanto previsto all’art. 4.1 della Guida Unica alla Rendicontazione dei Costi sul PR FESR 21/27, cui si rimanda per i dettagli, e che stabilisce anche le forme contrattuali considerate ammissibili per le spese di personale.
4.4 Sono ammissibili fornitori che non abbiano sede in Piemonte?
Si, non ci sono vincoli territoriali per i fornitori.
4.5 Da quando sono ammissibili le spese?
Ai fini del rispetto dell’effetto di incentivazione, sono ammissibili spese sostenute dopo la presentazione della domanda. A tal proposito, si segnala che sulle fatture è necessario apporre il CUP che sarà comunicato da Finpiemonte in sede di iniziale istruttoria.
4.6 Come ottengo il CUP da inserire sulle fatture/documenti di spesa ai fini della loro ammissibilità?
Per l’ottenimento del CUP si rimanda all’apposita informativa che sarà pubblicata sul sito di Finpiemonte e Regione Piemonte nelle pagine dedicate al Bando SWICH.
4.7 Come si calcolano le spese di personale per gli end user
Alle spese di personale per gli end user si applicano le opzioni di semplificazione dei costi definite nella misura di € 35,49 l’ora per le imprese e di € 41,41 l’ora per gli OdR, a seconda della natura dell’end user stesso, riconducibile alla categoria di impresa o di OdR.
4.8 Quali spese sono ammissibili per l’end user?
L’end user può esporre tutte le voci di spesa, nel rispetto dei limiti eventualmente indicati dal paragrafo 2.8 del Bando, ad eccezione delle spese per servizi di consulenze, che non sono mai ammissibili per questa tipologia di beneficiario.
Responsabili
Responsabile di procedimento di concessione: Fabrizio Gramaglia
Responsabile di procedimento di controllo: Filippo Marzucchi